-Statuto

Associazione di promozione sociale

“VICOLO GROSSO”

 

Art. 1 – COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata:

“Vicolo Grosso”

con sede in via Biella 23 nel Comune di Torino.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

L’Associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

Art. 2 – FINALITÀ

L’associazione è apartitica, aconfessionale, persegue finalità di solidarietà sociale e si ispira a principi di

democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le finalità che si propone sono in particolare:

–       lo sviluppo di pratiche partecipative e di inclusione sociale al di là delle differenze etniche, di genere, età, credo e ceto, affinché i cittadini si sentano facenti parte di una comunità e come tali investano energie e nutrano aspettative;

–       favorire l’interculturalità a partire dai luoghi ove il contatto tra culture diverse avviene “naturalmente” come scuole e spazi pubblici;

–       promuovere iniziative di solidarietà e mutuo appoggio;

–       valorizzare e recuperare i rapporti sociali e gli spazi all’interno del quartiere.

Art. 3 – ATTIVITÀ

 Per perseguire gli scopi di cui all art.2 l’Associazione può svolgere le seguenti attività:

– Organizzazione di eventi formativi e festivi, volti all’interculturalità (proiezioni cinematografiche, manifestazioni, spettacoli, conferenze…);

– promozione di eventi extra-scolastici per facilitare l’inserimento nel tessuto sociale e per fornire opportunità di sostegno reciproco nell’educazione/gestione della prole;

– produzione di artigianato artistico;

– laboratori linguistici, teatrali, musicali, artistici, di scrittura creativa e di espressione corporea, ecc;

– attività editoriale;

– diffusione delle risorse del territorio;

– attività rivolte al mutuo appoggio e allo scambio di savoir faire (consumo collaborativo) e di tutte le attività che si rendano utili per il raggiungimento dei fini sociali, purché non contrastanti con il presente statuto.

Art. 4 – SOCI

  • Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli ed accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  • L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea, il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  • Il numero dei soci è illimitato;
  • Ci sono 3 categorie di soci:

fondatori – coloro che hanno partecipato alla costituzione della associazione;

ordinari – versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea;

sostenitori – oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

  • Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa annuale stabilita dalla Assemblea è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 6 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

  • La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni dall’associazione devono essere presentate mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

 

  • Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, agli eventuali regolamenti, che sia moroso nel versamento della quota associativa annuale o che svolga attività contrarie agli interessi dell’associazione può essere escluso dalla stessa.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, consentendo facoltà di replica.

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

  • Gli organi dell’associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio direttivo;

Presidente;

Revisore dei conti.

  • Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 – ASSEMBLEA

  •  L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

È retta dal principio del voto singolo.

  • È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci o su richiesta motivata di 1/5 dei soci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
  • La convocazione va divulgata per iscritto e/o posta elettronica specificando il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione, la quale deve avere luogo con almeno 2 ore di distanza dalla prima.
  • L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

  • L’assemblea deve: approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; fissare l’importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione; approvare l’eventuale regolamento interno; deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci; eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
  • Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
  • L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
  • L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 1/3 dei soci con diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei presenti.

Art. 10 – VERBALIZZAZIONE

– Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

– Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

– Il consiglio direttivo è composto da numero 3 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti sino a un massimo di 11 consiglieri.

– Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

– Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo,

– ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;

– Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

– Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Associazione, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.

– Il consiglio direttivo dura in carica per n. 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti.

– Il Consiglio direttivo elegge al suo interno:

– Il Presidente: ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede e convoca l’assemblea sia ordinaria che straordinaria e il Consiglio direttivo, che viene convocato 2 volte all’anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare.

– Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi, compresi la stipula di contratti e l’apertura dei conti correnti.

– il Vicepresidente/ segretario coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni e tutte le prerogative conferite dallo statuto al Presidente. Il vicepresidente segretario deve essere eletto durante la prima riunione del consiglio direttivo in carica.

– il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell’associazione, tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il tesoriere può svolgere tali compiti personalmente o con delega. Il tesoriere viene eletto durante la prima riunione del consiglio direttivo in carica.

Art. 12 – REVISORE DEI CONTI

 Il Revisore dei Conti è un organismo di garanzia e di controllo.

Qualora si renda necessario per Legge o l’Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il revisore dei conti che ha il compito di verificare la corretta tenuta dell’amministrazione dell’Associazione e riferire all’Assemblea, curando in particolare la redazione di una relazione annuale sulla regolarità del Bilancio.

Il Revisore può essere individuato anche tra persone non aderenti all’Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

Art. 13 – RISORSE ECONOMICHE

– Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

a quote e contributi degli associati;

b eredità, donazioni e legati;

c contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

d entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

f erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

– I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

– L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione

– Si può prevedere un fondo di riserva in bilancio: tale fondo accoglie gli avanzi di gestione eventualmente accumulati in attesa di essere reinvestiti nell’attività istituzionale, di norma, nel successivo esercizio finanziario

Art. 14 – RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

  • L’anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
  • Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  • Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 15 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Nel caso di particolari esigenze l’Assemblea ordinaria per l’approvazione dei rendiconti può essere convocata, in deroga a quanto previsto dall’art. 9), entro il termine ultimo del 30 aprile

Art. 15 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

  • L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art.9.
  • In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.